Art. 19.
(Attestato di competenza).

      1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,

 

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recepita con decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, le associazioni professionali possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica del professionista, curando che abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi professionalmente qualificati.
      2. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti.
      3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 18 disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio degli attestati di competenza previsti dal presente articolo.